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Green Pass, Garante Privacy “I gestori dei locali possono controllare”

ROMA (ITALPRESS) – Il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica e per rispondere ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.
Su questo secondo punto il Collegio ha specificato che “le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire”.
Il dpcm del 17 giugno, all’articolo 13, elenca le figure deputate al controllo del green pass, e tra queste ci sono i gestori dei locali: “a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati”.
(ITALPRESS).

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